Per effetto di quanto previsto dall’articolo 6, comma 9 del Milleproroghe, nella delibera 276/2017/R/eel (www.autorita.energia.it), l’Autorità ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2017, nel caso di Sistemi semplici di produzione e consumo e Sistemi di distribuzione chiusi, le componenti tariffarie di trasmissione e distribuzione nonché a copertura degli oneri generali di sistema, si applicano SOLO all’energia prelevata dalla rete.
Ebbene sì quindi, è confermata l’eliminazione dell’obbligo del riconoscimento SEU per gli impianti attivi di produzione.
Il GSE ha infatti provveduto alla chiusura del portale per il caricamento delle richieste di qualifica SEU. Per effetto delle modifiche apportate dal Dl 244/2016, l’Autorità ha disposto che, a partire dal 1° gennaio 2017, non occorre più presentare richiesta di qualifica di SEU o SEESEU.
Ora dunque gli oneri di sistema vanno corrisposti solo sull’energia prelevata da rete.
CONCLUDENDO SE PRIMA ERA CONVENIENTE FARE COGENERAZIONE, DOPO QUESTA NOTIZIA POSITIVA LO E’ ANCORA DI PIU’!
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Per maggiori informazioni sui Servizi Effienti di Utenza e le relative regole applicative si veda anche l’articolo al seguente link: https://www.ircispa.com/informazioni/quali-impianti-devonopossono-richiedere-la-qualifica-seu/
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