A seguito della pubblicazione delle nuove procedure applicative del GSE di quest’anno, nelle quali è stata aggiunta la definizione di teleriscaldamento ai fini delle richieste di incentivo e dei premi.
Rete di teleriscaldamento: rete di tubazioni che distribuisce energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, dall’unità di cogenerazione verso una pluralità di edifici o siti, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, che rientra nella proprietà o nella disponibilità del Soggetto Responsabile o di società controllata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di separazione proprietaria, amministrativa e contabile per le imprese del settore dell’energia elettrica e del gas. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la rete deve svilupparsi su terreni pubblici ovvero su più terreni privati, in ogni caso non esclusivamente riconducibili al Soggetto Responsabile ;
b) l’allacciamento alla rete deve avvenire mediante dispositivi dotati di appositi strumenti di misura che consentano la contabilizzazione e la periodica fatturazione agli utenti del servizio;
c) la cessione dell’energia termica deve riguardare utenti del servizio diversi da soggetti o pertinenze riconducibili all’operatore e deve essere regolata da contratti di somministrazione, atti a disciplinare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura.
Per maggiori informazioni consultare il seguente link:
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